Il Documento di Valutazione dei Rischi è il punto di partenza del sistema di prevenzione aziendale. Non serve a “dimostrare di avere un documento”: serve a descrivere i rischi presenti e a collegarli a misure, ruoli, priorità e azioni concrete.
La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 trova applicazione. Le procedure standardizzate o semplificate, quando utilizzabili, cambiano il modo di documentare la valutazione, non eliminano l’obbligo di valutare i rischi.
Quando va affrontato il tema DVR
Quando un’organizzazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e sono presenti lavoratori o soggetti equiparati, il datore di lavoro deve verificare gli obblighi di valutazione dei rischi. Non è corretto decidere in base alla sola dimensione dell’impresa: anche una realtà molto piccola può avere obblighi pieni.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi pertinenti all’attività. Questo significa partire da mansioni, luoghi, attrezzature, sostanze, organizzazione, turni, lavoro al videoterminale, movimentazione, incendio, rischi psicosociali e ogni altro elemento effettivamente presente.
Cosa deve contenere
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 richiede che il documento dia evidenza, in modo coerente con l’organizzazione, almeno dei criteri adottati, dei rischi valutati, delle misure di prevenzione e protezione, del programma di miglioramento, delle procedure e dei ruoli che devono attuarle, nonché delle mansioni che possono esporre a rischi specifici.
Il valore del DVR sta soprattutto nella coerenza: una misura scritta ma non applicabile, un rischio copiato da un modello o una mansione descritta in modo diverso da come viene svolta producono un documento debole anche se formalmente lungo.
Chi partecipa alla valutazione
Il datore di lavoro mantiene la responsabilità dell’obbligo e si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il RSPP supporta il processo con competenze tecniche e organizzative; il Medico Competente partecipa nei casi previsti dalla normativa; il RLS viene consultato secondo le regole applicabili.
Per questo la redazione efficace raramente coincide con la semplice compilazione di un file: servono raccolta documentale, confronto con le persone, conoscenza dell’attività e, quando necessario, sopralluogo.
Un DVR è “finito”?
No. Il documento deve restare coerente con l’azienda. Nuove lavorazioni, cambiamenti organizzativi, trasferimenti di sede, attrezzature diverse, eventi significativi o risultati della sorveglianza sanitaria possono rendere necessario rivedere la valutazione. È quindi più utile pensarlo come uno strumento di gestione che come un adempimento una tantum.