Il POS è il Piano Operativo di Sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, nei casi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il POS è specifico per impresa e cantiere. Deve descrivere organizzazione, lavorazioni, attrezzature, sostanze, rischi, misure e procedure effettivamente applicabili. Un file standard riempito con il nome del cantiere non risponde allo scopo del documento.
Quando serve
L’obbligo è collegato alle imprese esecutrici che operano nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV, secondo le condizioni previste dal decreto. Prima di redigerlo occorre quindi inquadrare correttamente il tipo di attività e il ruolo dell’impresa.
Chi lo redige
L’obbligo ricade sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Il documento può essere predisposto con supporto tecnico, ma deve essere costruito utilizzando informazioni aziendali e di cantiere reali e mantenendo chiari ruoli e responsabilità.
POS, DVR e PSC non sono la stessa cosa
Il DVR riguarda la valutazione dei rischi dell’organizzazione; il POS descrive la gestione operativa della singola impresa nel cantiere; il PSC, quando previsto, è il Piano di Sicurezza e Coordinamento riferito al coordinamento del cantiere. Sono documenti diversi che devono dialogare tra loro.
Cosa deve contenere
L’Allegato XV individua i contenuti minimi: dati dell’impresa, organizzazione del cantiere, lavorazioni, addetti e figure di riferimento, attrezzature e opere provvisionali, sostanze e preparati, esiti della valutazione del rumore quando pertinenti, misure preventive e protettive, procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, DPI e formazione.
Perché va aggiornato
Se cambiano lavorazioni, organizzazione, attrezzature o condizioni operative, il POS deve essere verificato e, quando necessario, aggiornato. La versione consegnata prima dell’ingresso in cantiere non può diventare una fotografia immutabile se il lavoro cambia.